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Per richieste PSR allegare:

·         ultimo Bilancio con allegati + bilancino 2014

·         copia documento di riconoscimento +cod.fisc. del legale rappresentante

·         Visura camerale aggiornata

·         Mod.Unico +decreto di concessione + barcode + decreto concessione contributo+domanda   di pagamento + check list             RICHIEDI BOZZA PREVENTIVO QUI

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       Per polizza iscrizione albo registro rifiuti , allegare:

        - lettera dell'albo nella quale si vede categoria iscrizione e importo da garantire;
  - visura camerale;
  - bilancio 31.12.2012 con nota integrativa e bozza bilancio 31.12.2013

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        POLIZZE A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI (L.210/2004 e D.Lgs 122/2010)

         Il punto di forza della polizza cauzionale consiste nella possibilita' di ottenere il fido necessario per concludere un particolare contratto di lavoro senza dover vincolare denaro liquido e tutela l'acquirente dell'immobile.


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Cauzioni per gare d'appalto
Le imprese che partecipano alle gare di appalti pubblici devono presentare unacauzione provvisoriapari al 2% dell’importo della gara, che deve essere corredata dall’impegno della Compagnia assicurativa al rilascio della cauzione definitiva a garanzia della buona esecuzione dell’appalto.

Fideiussioni per anticipazione del prezzo contrattuale
Il committente concede un'anticipazione sul prezzo dei lavori all'impresa appaltatrice solo se viene rilasciata apposita fideiussione che garantisce il committente nel caso in cui l'appaltatore non porti a termine il lavoro. 

Fideiussioni per svincolo ritenute di garanzia negli appalti
L'ente appaltante effettua sui pagamenti concessi in base allo stato avanzamento lavori (S.A.L.) delle ritenute a ulteriore garanzia degli obblighi dell'impresa appaltatrice, che vengono svincolate solo dopo l'approvazione del collaudo. Tale fideiussione consente all'impresa appaltatrice di sostituire le ritenute maturate con una fideiussione in modo tale da ottenere il pagamento delle stesse in corso d'opera.

Cauzioni per urbanizzazioni
Garantiscono l'adempimento degli oneri siano essi rappresentati da obblighi di fare (realizzazione di opere di urbanizzazione) che da obblighi di dare (pagamento costi di costruzione / Legge Bucalossi).

Fideiussioni a favore dell’agenzia delle entrate
La fideiussione può essere prestata a favore dell’Agenzia delle Entrate sia per il pagamento rateizzato di imposte e tasse e sia per ottenere un rimborso il rimborso anticipato dell’iva, irpef, irpeg.

Fideiussioni per corsi di formazione F.S.E.
Gli Enti di Formazione per lo svincolo delle anticipazioni devono presentare apposita fideiussione che garantisca l’effettiva realizzazione dei corsi F.S.E.

fideiussioni a garanzia degli obblighi derivanti dall'iscrizione all'albo degli smaltitori di rifiuti
Tale cauzione è obbligatoria per iscriversi all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti. Essa garantisce la dazione di somme che l'impresa di smaltimento deve al Ministero dell'Ambiente per la copertura delle spese necessarie o connesse alle operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, bonifica e ripristino di impianti ed aree contaminate, e in genere per risarcimento danni all'ambiente.

Fideiussioni a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera di rifiuti 
Le imprese che si occupano del trasporto dei rifiuti oltre i confini nazionali, garantiscono la Pubblica amministrazione dei costi che questa deve sostenere per la bonifica dei siti inquinanti e delle spese per recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi fino al ricevimento da parte delle competenti autorità del  certificato di avvenuto corretto smaltimento. 

Fideiussioni a garanzia degli obblighi di cui alle convenzioni per la coltivazione di cave 
Le  regioni o i comuni, se delegati da queste, per rilasciare la concessione che autorizza la coltivazione di cave e torbiere esistenti sul territorio, richiedono un'apposita fideiussione a garanzia degli obblighi previsti nella convenzione, con particolare riferimento  alla qualità e qualità e quantità di minerali estraibili, alle modalità di coltivazione delle aree e al ripristino delle medesime al termine dell'attività a tutela di esigenze ambientali ritenute primarie. 

Fideiussioni a garanzia del pagamento delle anticipazioni di contributi statali o regionali
Lo stato e gli altri enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni..) per favorire lo sviluppo economico di talune aree considerate depresse, concedono contributi a fondo perduto per l'avviamento e l'espansione di nuove attività in tale aree. I soggetti richiedenti, una volta maturato il contributo, possono ottenere un'anticipazione, previa prestazione di apposita fideiussione che garantisca l'effettiva realizzazione delle opere e delle attività per le quali è stato approvato il contributo

Fideiussioni per contratti di locazione
Tale fideiussione garantisce il puntuale pagamento dei singoli canoni mensili dal parte del conduttore al proprietario dell’immobile. Può sostituire anche il deposito cauzionale per i danni arrecati all’immobile. E’ utilizzata indistintamente sia per locazioni ad uso abitativo che ad commerciale.

Fideiussioni per acconti versati per acquisto di immobili in costruzione
Tale fideiussione garantisce la restituzione degli acconti versati al compromesso dal promissario acquirente al promittente venditore nel caso di crisi di quest'ultimo e di impossibilità di ultimare l'immobile (legge 210/20004).
Inoltre forniamo la polizza car e polizza decennale postuma.

fideiussioni per permute immobiliari
Nella pratica commerciale spesso accade che un'impresa costruttrice acquisti un terreno per edificarvi degli immobili e invece di pagare un prezzo quale corrispettivo del terreno, si impegni a consegnare al proprietario del terreno una delle unità immobiliari costruite. Tale fideiussione garantisce l'effettiva consegna dell'immobile finito.

Fideiussioni a garanzia di pagamenti
Tale fideiussione garantisce il puntuale pagamento delle forniture da parte del Cliente secondo le modalità contrattuali stabilite. 

Fideiussioni ingresso stranieri in italia (turismo, studio, cure mediche, lavoro autonomo e lavoro dipendente)
Tale fideiussione garantisce la disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento per i cittadini extra comunitari che entrano in Italia da parte di uno “sponsor” che è la persona che li ospita in Italia, a seguito della diretttiva del Ministero degli Interni del 01/03/2000.

Fideiussioni per contratti di franchising
Nei contratti di franchising l’affiliato deve prestare una fideiussione a garanzia di tutte le obbligazioni previste del contratto stesso. Tale fideiussione tutela il franchisor da eventuali inadempimenti dell’affiliato.

 

Provvisoria Appalti Pubblici

 La "cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto di Lavori Pubblici, e ha lo scopo di garantire al Committente il possesso dei requisiti previsti e, in caso di aggiudicazione, l’impegno dell’Impresa a sottoscrivere il relativo contratto, a costituire cauzione definitiva ed a stipulare le polizze assicurative previste. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 % dell’importo a base d’asta.

 

Ref :legge quadro n. 109 del 12.2.1994 così come modificata dalla Legge n. 415 del 18.11.98 (Merloni-ter) ;  D.P.R. 554 del 21.12.1999 (Regolamento attuativo).

 

Definitiva Appalti Pubblici

L'impresa rimasta aggiudicataria di un appalto di Lavori Pubblici deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto (art.101 del Regolamento), tra cui quello di stipulare le polizze assicurative previste. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’eventuale ribasso d’asta.

Ref : legge quadro n. 109 del 12.2.1994 e successive modifiche e integrazioni ;  D.P.R. 554 del 21.12.1999 (Regolamento attuativo).

 

Rimborso Iva: Quando serve la Fidejussione

Rimborso Iva: Quando serve la Fidejussione
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Per privati e imprese che intendono richiedere il rimborso dell’iva pagata in eccesso, la procedura prevede la presentazione di una fidejussione assicurativa a beneficio dell’amministrazione finanziaria. Vediamo in quali casi è necessario stipulare la polizza fideiussoria per rimborso iva e quale documentazione occorre preparare per avviare la pratica.
 

Quando un contribuente vanta un credito iva nei confronti dell’amministrazione finanziaria superiore a 5164,57 euro, può chiedere e ottenere il rimborso anticipato solo previa presentazione di una fidejussione per rimborso iva contenuta in una speciale polizza fideiussoria. Questo tipo di fidejussione può essere rilasciata da alcune compagnie assicurative autorizzate dal Provvedimento 10 giugno 2004 - Approvazione dello schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto
La polizza fideiussoria per rimborso iva serve per garantire all’Agenzia delle Entrate il rientro del rimborso erogato qualora, dopo eventuali accertamenti, venga constatata l’illegittimità del rimborso ottenuto dal contribuente. La polizza fideiussoria per rimborso iva è stipulata dunque dal contraente (impresa o privato) a beneficio dell’amministrazione finanziaria: deve contenere una garanzia della durata di tre anni a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso, senza possibilità di proroghe, e non deve coprire tutto l'importo chiesto a rimborso, ma solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, comprensiva di un interesse pari al 2,75% annuo.

Fidejussione rimborso iva - Documentazione richiesta per ottenere la fidejussione:
Nel caso il contraente sia una ditta individuale:
-copia quadro VR;
-copia della richiesta controfirmata dell'Amministrazione Finanziaria;
-copia ultimo modello unico;
-copia documento di riconoscimento

Nel caso il contraente sia una società:
-copia quadro VR;
-copia della richiesta controfirmata dell'Amministrazione Finanziaria;
-copia atto costitutivo della società;
-certificato camerale aggiornato;
-copia ultimo bilancio depositato;
-copia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
-copia modello unico di tutti i soci;
-copia documento di riconoscimento di tutti i soci

 

Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Iscrizione C.C.I.A.A. 
Certificato di Vigenza 
Ultimi due bilanci ufficiali disponibili 
Bozza di bilancio anno precedente 
Dichiarazione I.V.A. anno a cui si riferisce il rimborso 
Richiesta di erogazione del rimborso 
Copie delle polizze fidejussorie eventualmente emessa da altre Compagnie in corso relative ai rimborsi 
non ancora caduti in prescrizione (IVA annuale e infrannuale -IVA tramite conto fiscale) 
Relazione sui crediti per i quali siano stati erogati i rimborsi IVA relativamente agli anni non ancora prescritti. 
Copia di eventuali verbali di accertamento e avvisi di rettifica in corso. (Rilievi e/o Atti amministrativi 
già definiti con l'Amministrazione Finanziaria. Condoni usufruiti e in base a quale legge.) 
Copia della dichiarazione IVA per gli importi portati a credito nell'annualità per la quale si chiede la polizza fidejussoria. 
Dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta contraente corredata dalla fotocopia 
della carta d'identità. 
Sottoscrizione della nota informativa, redatta ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 123 D.L. 17/3/95 n. 175 
in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n.303 del 2/6/97 e della dichiarazione di consenso 
ai sensi e gli effetti in cui all'art. 10 della legge 10 Dicembre 1996 n. 675.

 

 

 
CHE COS'È
Il sistema dell’Imposta sul Valore Aggiunto è basata sull’obbligo della rivalsa e sul diritto alla detrazione. Il contribuente pertanto dovrà versare allo Stato solo il saldo determinato dalla differenza tra l’IVA incassata sulle operazioni attive e l’IVA pagata sugli acquisti. In alcuni casi tale differenza è di segno negativo essendoci un’eccedenza dell’iva pagata (IVA a credito) rispetto a quella incassata (IVA a debito). 
La normativa IVA e più in particolare l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 consente ai soggetti passivi di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile di imposta, risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica il contribuente che dalla dichiarazione annuale IVA risulta a credito può, in presenza di determinate condizioni, chiedere il rimborso di tale importo, tale pratica è definita rimborso annuale.
COME SI FA
Il rimborso IVA, che deve essere richiesto compilando il quadro VR, della dichiarazione annuale IVA, come si evince dalle istruzioni del modello IVA 2012 che chiariscono che il quadro VR deve essere utilizzato solo da parte dei contribuenti che abbiano intenzione di richiedere il rimborso annuale dell'imposta a credito. Infatti dal periodo di imposta 2009 la richiesta di rimborso, non deve essere più fatta in forma autonoma ma è diventata un quadro della dichiarazione annuale IVA o della dichiarazione Unificata; i termini per la presentazione della stessa, dunque, vanno dal primo di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento alla data ultima per l’invio della dichiarazione del medesimo periodo, normalmente il 30 settembre . 
In seguito alla domanda di rimborso, previa richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà presentare alcuni documenti. Tra quelli fondamentali, per tutti i richiedenti, il certificato unico del registro delle imprese, inoltre per le società e gli enti deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’assenza dei requisiti che qualificano gli stessi come non operativi; infatti, nel caso non venga superato il “test di operatività”, le eccedenze di credito non possono essere chieste a rimborso. Inoltre ai fini dell'esecuzione del rimborso, il contribuente deve prestare un'apposita garanzia, così come previsto dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 la garanzia prestata può avere, al massimo, una durata di 3 anni decorrenti dall'esecuzione del rimborso.
La garanzia deve essere riferita all’ammontare del rimborso richiesto (al netto del 10% dell’ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la data della richiesta) e agli interessi calcolati per la durata della garanzia. 
La garanzia deve essere presentata sia per i rimborsi corrisposti dal concessionario della riscossione a mezzo della cosiddetta procedura semplificata (rimborsi annuali sino a euro 516.456,90); sia per quelli corrisposti dagli Uffici (rimborsi di importo superiore a euro 516.456,90) cosiddetta procedura ordinaria. 
L’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 prevede le seguenti forme di garanzia : 
  • polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
  • fideiussione rilasciata da un istituto di credito, da un’impresa commerciale che offra all’Amministrazione finanziaria adeguate garanzie di solvibilità.
Il contribuente è esonerato dal prestare la garanzia di cui sopra, ove ricorrano i seguenti casi: 
  • quando l'importo chiesto a rimborso sia uguale o inferiore a 5.164,57 euro;
  • quando il rimborso, derivante dalle circostanze cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, è chiesto da "contribuenti virtuosi". Si tratta dei contribuenti strutturalmente a credito che soddisfino determinate condizioni di solvibilità e affidabilità (attività esercitata da almeno 5 anni, mancata notifica di avvisi di accertamento, regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi);
  • quando l'importo chiesto a rimborso non è superiore al 10% del totale dei versamenti (tributari e contributivi) effettuati sul conto fiscale nei due anni precedenti;
  • quando il rimborso, nei limiti di 258.228,45 euro, spetta a imprese fallite o assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  • quando il rimborso è chiesto dai soggetti operanti nel settore dalla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
La procedura semplificata, come accennato in precedenza, consiste nell’erogazione diretta da parte dell’agente della riscossione sul conto fiscale del contribuente richiedente. Va ricordato che questa procedura non può essere effettuata dai contribuenti sottoposti a procedure concorsuali e da quelli che hanno cessato l’attività poiché l’erogazione dei rimborsi a tali soggetti è di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; va anche ricordato che la quota richiesta con la procedura semplificata non può superare, cumulata con le compensazioni che sono state o che saranno effettuate nell’anno di presentazione, l’importo di euro 516.456,90. 
In caso di procedura semplificata, l’Agenzia delle Entrate trasmette all'agente della riscossione competente i dati relativi alle richieste di rimborso.
L'agente, entro dieci giorni dalla comunicazione, chiede al richiedente, se dovuta, la prestazione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 38-bis del decreto del Presidnete della Repubblica n. 633/72 o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti "virtuosi". 
Successivamente, tra il quarantesimo e il sessantesimo giorno dalla presentazione, eroga il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fiscale. 
I rimborsi IVA devono essere eseguiti entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA con il quadro VR compilato (articolo 38-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72); qualora ciò non avvenisse, come spesso accade, a partire dal novantesimo giorno decorrono gli interessi di mora computati al tasso di interesse del 2% annuo con esclusione del periodo intercorrente tra la data di richiesta dei documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna, purché detto periodo sia superiore a 15 giorni. 
I rimborsi annuali, essendo eseguiti a favore di soggetti IVA, sono erogati dai Concessionari della riscossione utilizzando il "conto fiscale"; a tale regola, fanno eccezione i rimborsi IVA chiesti a seguito della cessazione dell'attività, la cui erogazione avviene con ordinativo di pagamento diretto alla Banca d'Italia .
CHI
Chi può chiedere il rimborso
I soggetti che possono chiedere il rimborso annuale dell'IVA sono individuati dall'articolo 30 commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, nonché dall'articolo 34 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72. 
L'eccedenza a credito dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso solamente al ricorrere dei seguenti casi: 
  • in caso di cessazione dell'attività (articolo 30 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72);
  • in caso di differenza tra aliquota media su vendite e acquisti (articolo 30 comma 3 lettera a);
  • prevalenza di operazioni non imponibili (articolo 30 comma 3 lettera b);
  • acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30 comma 3 lettera c);
  • prevalenza di operazioni non territoriali (articolo 30 comma 3 lettera d);
  • credito IVA vantato da soggetto non residente (articolo 30 comma 3 lettera e);
ovvero, in presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (articolo 30 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72); ovvero, dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72) sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli (articolo 34 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72).               RICHIEDI PREVENTIVO

Quando si loca un appartamento si è consapevoli del rischio che si corre qualora il conduttore non paghi le rate o le spese o danneggi l’immobile. Ciò soprattutto in considerazione della difficoltà, nel nostro ordinamento, delle procedure di recupero dei crediti. Ecco dunque qualche consiglio utile per tutelarsi già al momento della stipula del contratto.   Il deposito cauzionale In generale, per tutelarsi dagli eventuali danni commessi dal conduttore, il locatore, chiede a quest’ultimo la consegna del cosiddetto deposito cauzionale. Esso consiste nel versamento di una somma di denaro da parte del conduttore al momento della stipula del contratto. Al termine della locazione, tale somma sarà restituita al conduttore solo se l’immobile sarà riconsegnato in buono stato e saranno stati adempiuti tutti gli obblighi nascenti dal contratto di locazione (per esempio il pagamento dei canoni).   Fideiussione Il deposito cauzionale è la forma di garanzia più tradizionale, ma presenta una forte limitazione: esso non può essere un importo superiore a tre mensilità di canone di locazione. Ecco perché, al locatore può convenire, specie in caso di locazioni di lunga durata, avvalersi di un’ulteriore garanzia: la fideiussione bancaria o assicurativa.   Con il contratto di fideiussione, infatti, sarà la banca o la compagnia assicurativa a garantire l’adempimento delle obbligazioni del conduttore (pagamento dei canoni di locazione, risarcimento dei danni ecc.).   La fideiussione, a differenza del deposito cauzionale, può garantire un importo più alto. Sarebbe opportuno stipulare una polizza che garantisca una somma pari ad almeno un anno del canone di locazione pattuito e delle spese accessorie preventivate. Ciò in quanto occorre almeno un anno per l’espletamento della causa di sfratto e la polizza riuscirebbe così a tutelare il locatore fino al termine della procedura.   Il contratto di fideiussione viene consegnato dal conduttore al locatore prima o al momento della stipula del contratto di locazione oppure in un momento successivo. In quest’ultimo caso, al locatore conviene inserire nel contratto la clausola secondo cui, se il conduttore non consegnerà la polizza fideiussoria entro un certo termine, il contratto si annullerà automaticamente (cosiddetta risoluzione di diritto per inadempimento grave della parte).   Fideiussione bancaria o assicurativa? La fideiussione, come anticipato, può essere bancaria o assicurativa.  Tra le due può risultare più conveniente la prima. Infatti, la polizza assicurativa, a differenza della bancaria, è condizionata al pagamento di un premio assicurativo (annuale o unico) da parte del conduttore. Ne deriva che, se il conduttore non paga il premio, la compagnia assicurativa può recedere dal contratto con la conseguente perdita della garanzia per il locatore.   La polizza bancaria prevede, invece, il versamento immediato di somme che resteranno vincolate a titolo di garanzia per tutta la durata del contratto di locazione.   Il locatore, nel contratto di fideiussione, sia bancaria che assicurativa, può chiedere che il pagamento della garanzia da parte del fideiussore (banca o assicurazione) avvenga direttamente a prima richiesta del locatore stesso, senza necessità di doversi recare prima dal conduttore e solo in caso di inadempimento di quest’ultimo, rivolgersi al fideiussore. In questo modo la procedura di riscossione diventa più rapida e sicura.   Gli strumenti di garanzia costituiscono una tutela precauzionale per il locatore. In ogni caso, questi può beneficiare della tutela legale: egli potrà agire in giudizio per il recupero dei canoni di locazione e delle spese non pagati dal conduttore o per il risarcimento degli eventuali danni arrecati all’immobile.   


FIDEJUSSIONE  PER CONTRATTI DI LOCAZIONE

 

GARANTISCE IL PUNTUALE PAGAMENTO DEI SINGOLI CANONI MENSILI DAL PARTE DEL CONDUTTORE AL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE. PUÒ SOSTITUIRE ANCHE IL DEPOSITO CAUZIONALE PER I DANNI ARRECATI ALL’IMMOBILE. E’ UTILIZZATA INDISTINTAMENTE SIA PER LOCAZIONI AD USO ABITATIVO CHE AD COMMERCIALE.

 La Fideiussione è emessa  a garanzia dei canoni di locazione, finalizzate ad agevolare le procedure contrattuali  di      locazione abitativa e commerciale.  La fideiussione in oggetto garantisce il regolare pagamento dei canoni di locazione da         parte del Locatario, riducendo al minimo il rischio di morosità nei confronti del Locatore. La stessa  può essere anche utilizzato in sostituzione della caparra cauzionale che viene  versata alla sottoscrizione del Contratto di Locazione.                                      vantaggi per il Locatore  La Elle Insurance Service risulta essere un partner efficiente ed affidabile per il Locatore, ElleAssicurazioni soluzioni  valuta gratuitamente l’affidabilità del Conduttore,                                                  

Vantaggi per il Conduttore                                                                                                                                 La Fidejussione  è utile per semplificare le procedure burocratiche ed agevola un accordo vantaggioso con il proprietario             dell’immobile oggetto della Locazione.                                                                                                           QUALI SONO LE PARTI CHE INTERVENGONO?                                                                                                     Contraente                                                                                                                                                           Il Locatario e/o Conduttore, persona fisica o giuridica.                                                                                                Beneficiario                                                                                                                                               Proprietario e/o Locatore dell’immobile.                                                                                                                  Durata                                                                                                                                                                   Pari al periodo stabilito nel contratto di locazione.                                                                                                   


documentazione per locazione commerciale


·         Cciaa aggiornato non più vecchio di 3 mesi

·         Bilancio 2012 completi di nota di deposito + nota integrativa

·         Provvisorio 2013

·         Unico 2013 della società + ricevuta telematica d'invio

·         Unico 2013 del legale rappresentante + ricevuta telematica d'invio

·         Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (si ricorda che la patente non è valida)

·         Documentazioni coobbligati (Doc. Identità, Cod. Fiscale, Mod. Unico, VISURE CATASTALI)

·         Contratto di locazione 


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