| |
|
|
Polizza in conformità del nuovo Decreto Ministeriale 22 settembre 2016
La legge 31 dicembre 2012, n. 247 Art. 12 comma 2, ha sancito l’obbligo a carico dell’Avvocato, dell’Associazione o della Società tra professionisti di stipulare apposita polizza
per la responsabilita' civile professionale e la copertura degli infortuni - del professionista e dei suoi collaboratori, dipendenti e praticanti – derivanti dall’attività svolta nell’esercizio della
professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale
Mettiamo a disposizione i nostri mandati per offrire la adeguata copertura alla esigenza del Professionista.
Offriamo la copertura Lloyd’s , di Unipol con la polizza convenzione Cassa Forense, e per fatturati importanti o studi associati la copertura di ConvenzioneAvvocati.
Il prodotto si caratterizza per flessibilità e adattabilità alle singole disponibilità e realtà operative sulla base di diverse opzioni, comprese quelle dei neoprofessionisti il cui patrimonio non è ancora
consolidato e quindi facilmente intaccabile. Sono stati previsti massimali da € 350.000,00 fino a € 5.000.000,00.
NUOVA POLIZZA RC AVVOCATI
NUOVA POLIZZA INFORTUNI AVVOCATI
Fra i punti di forza della polizza rc segnaliamo:
• Soluzioni diversificate per Massimale e Fatturato
• Nessuno scoperto
• Possibilità di retroattività illimitata
Retroattivita' 5 anni
Estensioni previste
Funzioni Pubbliche, Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale e liquidatore, funzioni di Giudice di pace Componente commissioni tributarie, esecuzioni immobiliari e custode giudiziario,
Sindaco revisore Legale.
La polizza infortuni prevede la copertura di fatti verificatisi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o inabilità temporanea, nonché le
spese mediche. Il contratto include tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale
POLIZZA RCP €.165----------POLIZZA RCP + INFORTUNI € .230,00----------POLIZZA INFORTUNI €.65,00
GIOVANE AVVOCATO RCP €.136 RCP+INFORTUNI €.201,00 (10 RATE DA €.20,10)
Fascicolo Informativo Informativa precontrattuale
La polizza infortuni dell'Avvocato
La legge 31 dicembre 2012, n. 247 Art. 12 comma 2, ha sancito l’obbligo a carico dell’Avvocato, dell’Associazione o della Società tra professionisti di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni - del professionista e dei suoi collaboratori, dipendenti e praticanti – derivanti dall’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
Proposte Infortuni
1.
Morte €.100.000
Invalidita’ permanente €.100.000,00 franchigia 30%
Rimborso spese mediche da infortunio €.1.500,00
Inabilita temporanea totale €.50,00 con franchigia di 30gg
Premio lordo annuo €. 65,00
2.
Morte €.100.000
Invalidita’ permanente €.100.000,00 franchigia 7% assorbibile al 10%
Rimborso spese mediche da infortunio €.1.500,00 franchigia €.75,00
Inabilita temporanea totale €.50,00
Premio lordo annuo €. 80,00
3.
Morte €.100.000
Invalidita’ permanente €.100.000,00 franchigia 5%
Rimborso spese mediche da infortunio €.1.500,00
Inabilita temporanea totale €.50,00 con franchigia di 10gg
Premio lordo annuo €.130,00
4.
Morte €.100.000
Invalidita’ permanente €.100.000,00 franchigia 5% assorbibile al 10%
Rimborso spese mediche da infortunio €.1.500,00 franchigia da €.50,00
Inabilita temporanea totale €.50,00 con franchigia di 7 gg
Rischio professionale ed in itinere
Premio lordo annuo €.159,00
P.S. assorbibile al 10% vuol, dire che se il danno supera il 10% la franchigia si azzera e l’indennizzo liquidato interamente
Fascicolo informativo RCP
Informativa privacy Fascicolo informativo infortuni Avvocato
PER RICHIEDERE LA QUOTAZIONE PIGIA SUL CLIC __clic PREVENTIVO
In G.U. n. 238 il decreto del ministero della giustizia. Polizza obbligatoria in un anno
Obbligo di assicurazione anche per gli avvocati. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 il decreto del ministero della Giustizia, firmato il 22 settembre 2016, recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze relative alle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni, che entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla pubblicazione in G.U.
Il decreto individua cinque fasce di rischio: la A per l’attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a 30 mila euro per la quale è previsto un massimale minimo di 350 mila euro per sinistro e per anno assicurativo. La fascia B, invece, riguarda l’attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso tra i 30 e i 70 mila euro, per la quale è necessario un massimale minimo di 500 mila euro per sinistro e per anno assicurativo. La fascia C riguarda, poi, l’attività svolta in forma individuale con fatturato superiore a 70 mila euro, per la quale è necessario un massimale minimo pari a un milione di euro. Nella fascia D rientra l’attività svolta in forma collettiva con un massimo di dieci professionisti e un fatturato non superiore a 500 mila euro, per la quale il massimale minimo previsto dal decreto è pari a un milione di euro per sinistro con il limite di 2 milioni di euro per anno assicurativo. La fascia E è relativa, poi, all’attività svolta in forma collettiva con un massimo di dieci professionisti e un fatturato superiore a 500 mila euro: in questo caso, il massimale minimo previsto è di due milioni di euro per sinistro col limite di quattro milioni di euro per anno assicurativo. Infine, la fascia F riguarda l’attività svolta da avvocati sempre in forma collettiva con oltre dieci professionisti e un massimale minimo di 5 milioni di euro per sinistro col limite di 10 milioni di euro per anno assicurativo.
L’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse causare colposamente a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, per danni di carattere patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Per quanto riguarda l’efficacia nel tempo della copertura, l’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. Inoltre, l’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento. Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, le somme assicurate minime sono: cento mila euro per il caso morte, 100 mila per il caso invalidità permanente e 50 euro per la diaria giornaliera da inabilità temporanea.
Sei un Avvocato? Bene , puoi avere la polizza RC Professionale
Richiedici gratuitamente la quotazione
-----------------------------------------------------------------------
|
Gli ordini avvocati che hanno aderito e pubblicato la Convenzione:
|
I professionisti fidelizzati ed i componenti del loro nucleo familiare usufruiranno di una tariffa particolarmente vantaggiosa per auto e moto
chedi gratuita consulenza a Eugenio Lembo
0921 428545 / cell. 3486113977
|
|
|
|