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Al via le norme sull'assicurazione obbligatoria dell'avvocato prevista dalla legge professionale (art. 12, Legge n. 247/2012).
La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.
Le somme assicurate minime sono:
capitale caso morte: euro 100.000,00;
capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.
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