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LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

I professionisti rappresentano una categoria molto esposta alle richieste di risarcimento danni. A volte, infatti, può capitare di causare danni di natura patrimoniale o fisica ai clienti, la cui rivalsa può comportare dalla semplice restituzione dell'onorario fino all'erosione totale del patrimonio. Come ci si può tutelare da queste evenienze? Una copertura assicurativa per i rischi della responsabilità civile professionale e/o contrattuale risolve i problemi di natura patrimoniale che possono scaturire da esperienze come quella appena citata. 

IL MERCATO

Il mercato assicurativo offre molti prodotti adatti allo scopo, ecco perché in questi casi un buon consulente assicurativo può essere d'aiuto. Tra i metodi più diffusi per stipulare le polizze RC professionali c'è quello di fare riferimento alle convenzioni stipulate con gli albi. E' bene sottolineare, però, che i prodotti destinati ad accontentare una larga fascia di utenti spesso sono poco personalizzabili e questa loro caratteristica non li rende adatti a tutti.

LE CARATTERISTICHE

Un altro aspetto di fondamentale importanza è legato alla comprensione di alcuni meccanismi, come il regime claims made, utilizzato dalla maggior parte delle compagnie di assicurazione. Ilclaims made presuppone che un sinistro possa essere gestito solo quando concorrono due situazioni. La prima impone al contraente (il professionista) di essere al corrente con il pagamento dei premi (deve avere, cioè, la polizza attiva) nel momento in cui riceve la richiesta di risarcimento. La seconda invece fa riferimento alla temporalità del sinistro - cioè al momento in cui è avvenuto - e impone che anche in questo frangente la polizza debba essere attiva. Diversamente non si potrà dare seguito alla gestione del sinistro. Dove nasce il problema? Molte professioni esauriscono la loro prestazione anche nel corso di più anni, vedi ad esempio gli avvocati o i medici. Di conseguenza potrebbero incorrere nella difficoltà di non vedersi riconosciuta la prestazione assicurativa perché magari hanno stipulato una polizza qualche anno dopo l'inizio dell'attività e hanno ricevuto una richiesta di risarcimento per un sinistro avvenuto durante il periodo in cui non avevano copertura assicurativa, pur essendo attualmente al corrente con il pagamento dei premi. In questo caso se è vero che la denuncia è stata presentata durante il periodo di decorrenza della polizza, non lo è altrettanto per la data in cui il sinistro è cominciato, e cioè prima che il professionista si assicurasse. Per trovare una soluzione a questa problematica, le compagnie a volte prevedono una garanzia opzionale, gratuita o a pagamento, che definiscono come retroattività. Concedono, cioè, una copertura aggiuntiva per un periodo precedente alla data di stipula della polizza, che può variare dai due anni fino a un periodo illimitato. E' bene quindi, quando si stipulano questi contratti, verificare sempre l'eventuale retroattività presente. Lo stesso problema vale per chi potrebbe sospendere per svariati motivi l'attività professionale e di conseguenza anche la polizza. In questo caso è possibile richiedere una garanzia opzionale chiamata ultrattività o postuma.
Un altro fattore da prendere in considerazione quando si stipula una RC professionale è ilmassimale, cioè la cifra massima che la compagnia di assicurazioni s'impegna a risarcire in caso di sinistro. Il professionista ha a disposizione due elementi per stabilire qual è il massimale migliore da scegliere: uno è il suo patrimonio (più è alto più potrebbe essere a rischio), un altro  è il danno ipotetico massimo che potrebbe arrecare a un suo cliente. Anche in questo caso esistono professioni, come i medici, che potendo mettere a repentaglio la vita di una persona hanno sicuramente necessità di massimali più elevati. 
Una volta scelti massimale e retroattività è importante stabilire la durata della garanzia, che può variare da uno a dieci anni. Una durata poliennale, così come previsto dalla cosiddetta legge Bersani,alias 40-2007 e 99-2009, obbliga la compagnia a concedere uno sconto e vincola entrambi gli attori (contraente e assicuratore) a mantenere le condizioni pattuite, compreso il premio da pagare, per tutta la durata del contratto. Esistono però due eccezioni: la prima a favore della compagnia, che in caso di sinistro ha possibilità di ridiscutere il contratto fino a una eventuale rescissione dello stesso, la seconda a favore del contraente, che dopo cinque anni può comunque rescindere dal contratto alla scadenza annuale con un preavviso di 60gg. 
Bene, adesso la nostra polizza è praticamente pronta. Esiste la possibilità di personalizzarla ulteriormente mediante l'inserimento di garanzie accessorie come la RC per la conduzione dello studio professionale, la tutela legale, l'assistenza, ecc., ma ne parleremo più approfonditamente nella seconda parte dell'articolo.

Una volta ricevuto il fascicolo informativo (che l'assicuratore è tenuto a consegnare prima della stipula della polizza) è importante verificare se il prodotto proposto sia specifico per la categoria a cui il professionista appartiene. E' ormai prassi infatti che le compagnie, una volta definite le condizioni standard, sviluppino dei normativi specifici a seconda della categoria d'appartenenza del professionista. La discriminante utilizzata, quasi sempre, è l'iscrizione all'albo.

Così recita l'art. 1 di una polizza standard: "La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il limite del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce Responsabilità Civile, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini previsti dalle leggi che disciplinano la professione stessa". Dopo aver verificato la pertinenza della categoria descritta in polizza, è fondamentale spostare l'attenzione alla parte relativa a esclusioni e rischi compresi nel contratto. In basso un elenco:

 

Rischi compresi

  • Fatto doloso e colposo di propri dipendenti e collaboratori limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato
  • Interruzione o mancato avvio di attività, sempre che conseguente a un sinistro risarcibile a termini di polizza.
  • Proprietà e uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l'assicurazione
  • Perdita, distruzione o deterioramento di documenti
  • Responsabilità civile nei confronti dei prestatori d'opera (dipendenti) in riferimento ad azioni di rivalsa degli stessi o dell'INPS in seguito a infortunio (in realtà la materia è estremamente più complessa e sarà trattata a parte)
  • Sanzioni, multe e ammende
  • Tutela della privacy
  • conduzione dello studio

 

Rischi esclusi

  • richieste di risarcimento determinate da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita
  • perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, comprese quelle derivanti da furto, rapina o incendio
  • responsabilità civile derivante all'Assicurato da difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dati dall'Assicurato, se realizzato o adattato dallo stesso
  • sanzioni, multe o ammende inflitte all'Assicurato
  • inadempimenti di obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge
  • danni verificatisi in occasione di atti afferenti situazioni di guerra o terrorismo
  • danni all'ambiente o legati a inquinamento
  • responsabilità civile derivante all'assicurato da malattie professionali
  • danni da incendio
  • rischi legati all'amianto e all'energia nucleare

 

Altri aspetti da tenere in considerazione e gestiti in modo differente dalle varie compagnie, sono i seguenti:

 

Vincolo di solidarietà

  • La possibilità, cioè, che la compagnia escluda i rischi derivanti, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti

Regolazione del premio

  • Quando il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (come il fatturato o il monte retribuzioni) il metodo utilizzato per il calcolo dello stesso può essere fuorviante e il rischio di sottoassicurazione è piuttosto elevato

Gestione delle vertenze di danno

  • Spesso le compagnie vincolano il cliente a gestire in nome e per suo conto la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale. Se questo aspetto libera il cliente dagli oneri organizzativi ed economici legati alla tutela legale, è anche vero che lo vincola a dover accettare passivamente le istanze elaborate dalla compagnia

Estensione territoriale

  • può capitare che le Compagnie escludano i rischi occorsi in territori particolarmente rischiosi. E' quindi bene accertarsi di eventuali limitazioni o esclusioni, quando si lavora al di fuori dei confini nazionali

Limiti di risarcimento

  • limiti, scoperti e franchigie possono annidarsi tra le clausole contrattuali. Sebbene questi strumenti siano indispensabili per rendere accessibili i premi di polizza, se non comunicati in modo chiaro possono generare scontento e incomprensioni nel cliente

Persone non considerate terzi

  • Sebbene questo articolo non faccia altro che specificare quanto già presente nel codice civile, è bene soffermarsi a leggerlo con attenzione soprattutto nel caso in cui il contraente sia una società o un'associazione

 

 

 

 

                             Prorogata di 12 mesi l'assicurazione obbligatoria per i professionisti

La disposizione all'Art. 5 del DPR sulla Riforma degli ordinamenti professionali. http://media.camerepenali.it/201208/7591.pdf?ver=1


http://media.camerepenali.it/201208/7592.pdf?ver=1        

                                         CHIEDI DI ESSERE CONTATTATO

Le nuove disposizioni normative prevedono che ogni professionista deve comunicare al cliente in modo chiaro e al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza di Responsabilità Civile per danni ai Terzi (RCT) e il relativo massimale (Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, art. 9).
L’obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore già dal 24 gennaio 2012 poiché il professionista, a partire da quella data, secondo il dettato legislativo, “deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.
Ad ogni modo, l’applicazione del Decreto del 24 gennaio resta inoperante in attesa che si applichi il Decreto Legge n. 138 del 2011, il quale stabilisce che l’individuazione delle caratteristiche della polizza è affidata agli Ordini Professionali. Tale decreto prevede che entro il 13 Agosto 2012 gli Ordini professionali dovranno procedere all’adeguamento previsto.
Ad oggi, salvo alcune limitate categorie, come ad esempio i professionisti Tecnici che necessitano per le committenze ottenute dagli enti pubblici della copertura assicurativa ex legge Merloni e i Commercialisti riguardo il visto di conformità, le assicurazioni non sono ancora obbligatorie ma ad ogni modo sono altamente consigliate e non solo per la previsione legislativa.
Tutti i professionisti, da quest’anno, dovranno stipulare una polizza per la copertura di possibili danni ai clienti e dovranno fornire ad essi per iscritto gli estremi della copertura assicurativa che tutela il professionista da possibili “sinistri”:


  • Compagnia di Assicurazioni per RC Professionali;
  • Data di effetto e durata della copertura;
  • Massimale della polizza.

Questa disposizione impositiva ha però il vantaggio di introdurre finalmente la tutela obbligatoria del professionista da possibili richieste di risarcimento danni e contemporaneamente di tutelare il cliente dai danni a lui arrecati da eventuali errori commessi dal professionista o da suoi dipendenti.
Le condizioni contrattuali, comunque, posso essere scelte liberamente dal professionista con l’aiuto di una adeguata consulenza oppure potrà affidarsi alle scelte del Consiglio nazionale del proprio ordine e degli enti previdenziali che stanno trattando convenzioni per i propri iscritti.
Molti professionisti temono che, con l’entrata in vigore dell’obbligo di stipula assicurativa, si possa impennare il numero delle richieste di risarcimento danni da parte di clienti scontenti. In verità è invece probabile che le richieste di risarcimento, soprattutto in alcuni settori professionali, come ad esempio i medici e il settore sanitario tutto, non subiranno particolari variazioni. Del resto, il cliente difficilmente denuncerà un ipotetico sinistro dovendo sostenere le spese legali conseguenti. Semplicemente, ci sarà maggiore tutela per entrambe le parti e in più il professionista è coperto, nella maggior parte dei casi, anche per le spese legali.


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